TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO 
                Sezione per le controversie di lavoro 
 
Ordinanza ex art. 23 comma 2 legge 11 marzo 1953, n. 87. 
    Il giudice  istruttore,  in  funzione  di  giudice  unico,  dott.
Giorgio Flaim, ha pronunciato in data  21  giugno  2018  la  seguente
ordinanza. 
 
                          Rilevato in fatto 
 
    Con ricorso depositato in data 29 aprile  2014  Moletta  Gino  ha
proposto nei confronti dell'INPS domanda di accertamento del  diritto
alla pensione di anzianita' nella gestione artigiani, a decorrere dal
1º giugno 2013, avendo maturato, alla data del 31 dicembre  2011,  un
numero di contributi settimanali (n. 2086)  superiore  a  quello  (n.
2080) richiesto (dall'art. 1 comma 6,  lettera  b),  n.  1  legge  23
agosto 2004, n. 243 e dall'art. 12 decreto-legge 31 maggio  2010,  n.
78 conv. dalla legge 30 luglio 2010, n. 122). 
    Sottesa alla controversia era la questione se fosse  corretta  la
«contrazione del numero dei contributi accreditabili per il  triennio
2005/2007» (precisamente  da dodici  a nove  mesi  per  l'anno  2005,
da dodici a otto mesi per l'anno 2006 e da dodici a cinque  mesi  per
l'anno 2007), disposta dall'INPS a seguito degli accertamenti fiscali
di cui agli avvisi sub n. T2A01GR04620/2010, n.  T2A01GR03515/2011  e
n. T2A01GR03085/2012. 
    Con sentenza non definitiva n. 28/2015 del  3  febbraio  2015  il
Tribunale di Trento ha dichiarato l'obbligo  dell'INPS  di  procedere
alla «decontrazione» a dodici mesi per ciascun anno  del  numero  dei
contributi versati per gli anni 2005, 2006 e 2007, in funzione  della
maturazione, in favore del ricorrente Moletta Gino, della pensione di
anzianita' a carico dell'INPS - Gestione Artigiani. 
    Contestualmente e' stata pronunciata ordinanza ex art. 279  comma
3 codice di procedura civile con cui le parti sono state invitate  «a
determinare concordemente, fatti salvi i contrasti in ordine  all'an,
le conseguenze della statuizione contenuta nell'odierna sentenza  non
definitiva  sulla  posizione  previdenziale  del  ricorrente  ed   in
particolare sull'eventuale raggiungimento del  numero  di  contributi
necessario ai fini della maturazione in favore del ricorrente, a  far
data dal 1º giugno 2013, del diritto alla pensione  di  anzianita'  a
carico  dell'INPS  -  Gestione   Artigiani   e   del   diritto   alla
corresponsione dei ratei gia' maturati». 
    Le parti hanno depositato conteggi tra loro difformi. 
    Quindi e' stata disposta, con ordinanza del 1º  maggio  2015,  la
comparizione di un esperto per ciascuna parte. 
    Infine le parti hanno depositato ulteriori  conteggi  coincidenti
in ordine alla decorrenza della pensione di anzianita' in favore  del
ricorrente ed a carico dell'INPS  -  Gestione  artigiani  (1º  giugno
2013), ma difformi in ordine al quantum; 
    infatti il rateo mensile di pensione di anzianita' alla data  del
1º giugno 2013 (quando e' sorto in capo al ricorrente il diritto alla
decorrenza  della  pensione  -  su  cui  infra)  ammonta  secondo  il
ricorrente a € 2.703,62 (cosi' nel prospetto  di  calcolo  depositato
all'udienza del 14 luglio 2015), secondo l'INPS a €  2.462,85  (cosi'
nel prospetto di calcolo depositato all'udienza del 2 luglio  2015  e
nel prospetto di liquidazione depositato all'udienza  del  14  luglio
2015). 
    Dopo la trattazione  della  controversia  in  una  pluralita'  di
udienze (24 febbraio 2015, 31 marzo 2015, 4 giugno 2015  nella  quale
sono stati sentiti due esperti, 2 luglio 2015 e 14 luglio 2015), sono
incontestate tra le parti le circostanze che seguono. 
    a) Il ricorrente ha maturato in data 30 novembre 2011 i requisiti
prescritti  per  il  riconoscimento  del  diritto  alla  pensione  di
anzianita' (2080 settimane - corrispondenti a 40 anni - utili ai fini
contributivi, indipendentemente dall'eta'), secondo  il  disposto  ex
art. 1 comma 6, lettera a), ult. periodo legge  23  agosto  2004,  n.
243. 
    b) Rispetto alla  posizione  del  ricorrente  trova  applicazione
l'art. 24 comma 3 decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201  conv.  dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214, secondo cui «il lavoratore che maturi
entro il 31 dicembre  2011  i  requisiti  di  eta'  e  di  anzianita'
contributiva, previsti dalla normativa vigente, prima della  data  di
entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  ai  fini  del   diritto
all'accesso  e  alla  decorrenza  del  trattamento  pensionistico  di
vecchiaia o di  anzianita',  consegue  il  diritto  alla  prestazione
pensionistica secondo tale normativa  e  puo'  chiedere  all'ente  di
appartenenza la certificazione di tale diritto». 
    c) Trova, altresi', applicazione l'art. 12 comma  2,  lettera  b)
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 conv. dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, secondo cui: «Con riferimento  ai  soggetti  che  maturano  i
previsti requisiti a decorrere dal 1º gennaio 2011 per  l'accesso  al
pensionamento ai sensi dell'art. 1, comma 6  della  legge  23  agosto
2004, n. 243, e successive modificazioni  e  integrazioni,  con  eta'
inferiori a quelle indicate al comma 1, conseguono  il  diritto  alla
decorrenza del trattamento  pensionistico:  ...  b)  coloro  i  quali
conseguono il trattamento di pensione a carico delle gestioni per gli
artigiani, i commercianti  e  i  coltivatori  diretti  nonche'  della
gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge  8  agosto
1995, n. 335, trascorsi diciotto mesi dalla data di  maturazione  dei
previsti requisiti»), di  talche'  il  diritto  del  ricorrente  alla
decorrenza della pensione di anzianita' e' sorto in  data  1º  giugno
2013, pur avendo maturato  i  previsti  requisiti  gia'  in  data  30
novembre 2011. 
    d) Il calcolo dell'ammontare della pensione de qua deve  avvenire
in applicazione della disciplina ex art. 1 comma 13  legge  8  agosto
1995, n. 335 (secondo cui: «Per i lavoratori gia' iscritti alle forme
di previdenza di cui al comma 6 che alla data del  31  dicembre  1995
possono far valere  un'anzianita'  contributiva  di  almeno  diciotto
anni, la pensione  e'  interamente  liquidata  secondo  la  normativa
vigente in base al sistema retributivo»), atteso che alla data del 31
dicembre 1995 il ricorrente disponeva di  un'anzianita'  contributiva
pari  a  1254  settimane,  vale  a  dire  superiore  a diciotto  anni
(equivalente a 936 settimane). 
    e) Ai fini del calcolo la pensione spettante al  ricorrente  deve
essere  suddivisa  in  quattro  quote  (il  computo  in  concreto  e'
descritto nel prospetto prodotto dall'INPS all'udienza del  2  luglio
2015): 
        1) quota  afferente  il  periodo  di  svolgimento  di  lavoro
subordinato  (contribuzione  versata  al  Fondo  pensioni  lavoratori
dipendenti) 
    a tal fine trova applicazione la disciplina ex art. 3 comma  8  e
segg. legge 29 maggio 1982, n. 297, secondo cui: 
    «Per le pensioni liquidate con decorrenza successiva al 30 giugno
1982 la retribuzione annua pensionabile per l'assicurazione  generale
obbligatoria per l'invalidita', la  vecchiaia  ed  i  superstiti  dei
lavoratori dipendenti e' costituita dalla quinta  parte  della  somma
delle retribuzioni percepite in costanza di  rapporto  di  lavoro,  o
corrispondenti a  periodi  riconosciuti  figurativamente,  ovvero  ad
eventuale  contribuzione  volontaria,  risultante  dalle  ultime  260
settimane di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione. 
    A  ciascuna  settimana  si  attribuisce  il  valore   retributivo
corrispondente  alla  retribuzione  media  dell'anno  solare  cui  la
settimana stessa si riferisce, la retribuzione media di ciascun  anno
solare  si  determina  suddividendo  le  retribuzioni  percepite   in
costanza  di  rapporto  di  lavoro   o   corrispondenti   a   periodi
riconosciuti  figurativamente  ovvero  ad   eventuale   contribuzione
volontaria per il numero delle  settimane  coperte  da  contribuzione
obbligatoria, effettiva o figurativa, o volontaria. 
    Per l'anno solare in cui cade la decorrenza della  pensione  sono
prese in considerazione le retribuzioni corrispondenti ai periodi  di
paga scaduti anteriormente alla decorrenza stessa. 
    La retribuzione media settimanale determinata  per  ciascun  anno
solare ai sensi del precedente nono comma  e'  rivalutata  in  misura
corrispondente alla variazione dell'indice annuo del costo della vita
calcolato dall'ISTAT ai fini della scala  mobile  delle  retribuzioni
dei lavoratori... 
    La retribuzione  media  settimanale  di  ciascun  anno  solare  o
frazione di esso, rivalutata ai sensi del comma  precedente,  non  e'
presa in  considerazione  per  la  parte  eccedente  la  retribuzione
massima settimanale pensionabile in vigore nell'anno  solare  da  cui
decorre la pensione... 
    Qualora il numero delle settimane di contribuzione utili  per  la
determinazione della retribuzione annua pensionabile sia inferiore  a
260,  ferma  restando  la  determinazione  della  retribuzione  media
settimanale nell'ambito di  ciascun  anno  solare  di  cui  ai  commi
ottavo, nono, decimo, undicesimo e dodicesimo del presente  articolo,
la retribuzione annua pensionabile e'  data  dalla  media  aritmetica
delle retribuzioni corrispondenti  alle  settimane  di  contribuzioni
esistenti.»; 
    in sintesi, la presente  quota  e'  composta  dalla  retribuzione
media  settimanale  rivalutata  nelle  166  settimane  di  anzianita'
contributiva in concreto conseguita; 
        2) quota A afferente il  periodo  di  svolgimento  di  lavoro
autonomo artigiano  (contribuzione  versata  alla  gestione  speciale
artigiani fino al 31 dicembre 1992) 
    a tal fine trova applicazione la disciplina ex  art.  5  comma  1
legge 2 agosto 1990, n. 223 («La misura dei trattamenti pensionistici
da liquidare, con  effetto  dal  1°  luglio  1990,  in  favore  degli
iscritti alle gestioni di cui all'articolo 1 e' pari, per  ogni  anno
di iscrizione e contribuzione alle  rispettive  gestioni,  al  2  per
cento del reddito annuo d'impresa determinato, per  ciascun  soggetto
assicurato, ai sensi dell'art.  1,  quale  risulta  dalla  media  dei
redditi relativi agli ultimi dieci anni coperti da contribuzione o al
minor numero di essi, anteriori alla decorrenza della  pensione»)  ed
ex art. 13 decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503  («1.  Per  i
lavoratori    dipendenti    iscritti    all'assicurazione    generale
obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti ed  alle
forme sostitutive ed esclusive della medesima,  e  per  i  lavoratori
autonomi iscritti alle gestioni  speciali  amministrative  dall'INPS,
l'importo della pensione e' determinato dalla somma: a)  della  quota
di  pensione  corrispondente  all'importo  relativo  alle  anzianita'
contributive acquisite anteriormente al 1°  gennaio  1993,  calcolato
con riferimento alla data di decorrenza  della  pensione  secondo  la
normativa vigente precedentemente alla data anzidetta che a tal  fine
resta confermata in via transitoria, anche  per  quanto  concerne  il
periodo di  riferimento  per  la  determinazione  della  retribuzione
pensionabile; b) della quota di pensione  corrispondente  all'importo
del trattamento pensionistico relativo alle  anzianita'  contributive
acquisite a decorrere dal 1° gennaio 1993, calcolato secondo le norme
di cui al presente decreto»); 
    in sintesi, la presente quota e' composta, per  ciascun  anno  di
iscrizione fino al 31 dicembre 1992, dal  2%  del  reddito  d'impresa
quale risultante dalla media dei  redditi  rivalutati  relativi  alle
ultime 520 settimane (dieci anni)  anteriori  alla  decorrenza  della
pensione; 
        3) quota B afferente il  periodo  di  svolgimento  di  lavoro
autonomo artigiano  (contribuzione  versata  alla  gestione  speciale
artigiani dal 1º gennaio 1993) 
    a tal fine trova applicazione la disciplina ex art.  1  comma  18
legge 8 agosto 1995, n. 335  («Per  i  lavoratori  autonomi  iscritti
all'INPS  che  al  31  dicembre  1992  abbiano  avuto   un'anzianita'
contributiva pari o superiore ai quindici anni, gli incrementi di cui
al comma 17 ai fini  della  determinazione  della  base  pensionabile
trovano applicazione nella stessa misura e con la medesima decorrenza
e modalita' di computo ivi previste, entro il limite delle ultime 780
settimane di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione»)
ed ex art. 13 decreto legislativo n. 503/1992 cit.; 
    in sintesi, la presente quota e' composta, per  ciascun  anno  di
iscrizione dal 1º gennaio 1993 fino  al  pensionamento,  dal  2%  del
reddito d'impresa quale risultante dalla media dei redditi rivalutati
relativi alle ultime 780 settimane  (quindici  anni)  anteriori  alla
decorrenza della pensione; 
        4) quota  afferente  il  periodo  di  svolgimento  di  lavoro
autonomo artigiano a far data dal gennaio 2012 (contribuzione versata
alla gestione speciale artigiani) 
    a tal fine trova applicazione la disciplina ex art.  24  comma  2
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 conv. dalla legge  22  dicembre
2011, n. 214 («A decorrere dal 1° gennaio 2012, con riferimento  alle
anzianita' contributive maturate a decorrere da tale data,  la  quota
di pensione corrispondente a tali anzianita' e' calcolata secondo  il
sistema contributivo»). 
    in  sintesi,  la  presente  quota   e'   calcolata   secondo   le
prescrizioni di cui all'art. 1 commi da 6 a 11 legge n. 335/1995,  in
riferimento ai redditi prodotti ed alle  contribuzioni  effettuate  a
far data dal 1º gennaio 2012. 
    f) La difformita' in ordine al  quantum  della  pensione  tra  il
calcolo effettuato dal ricorrente e quello redatto dall'INPS (come si
e' gia' visto, il rateo mensile al 1º giugno 2013 ammonta secondo  il
ricorrente a € 2.703,62,  secondo  l'INPS  a €  2.462,85)  scaturisce
esclusivamente dal computo delle quote piu' sopra indicate sub  2)  e
3), vale a dire delle cd. quote A e B della pensione maturata  presso
la gestione speciale artigiani, e deriva pacificamente dal fatto che: 
    il ricorrente  individua  le  ultime  520  settimane  coperte  da
contribuzione ai fini del computo della  quota  A  e  le  ultime  780
settimane coperte da contribuzione ai fini del computo della  quota B
in quelle antecedenti  la  data  di  maturazione  dei  requisiti  per
l'accesso al pensionamento (30 novembre 2011),  come  si  evince  dal
prospetto prodotto all'udienza del 14 luglio 2015  (per  la  quota  A
viene considerato il periodo 2002-30 novembre 2011, per la quota B il
periodo 1997-30 novembre 2011); 
    l'INPS individua le ultime 520 settimane coperte da contribuzione
ai fini del computo della quota A e le ultime 780  settimane  coperte
da contribuzione  ai  fini  del  computo  della  quota  B  in  quelle
antecedenti la data di insorgenza del diritto alla  decorrenza  della
pensione (1º giugno 2013), come  si  evince  dal  prospetto  prodotto
all'udienza del 2 luglio 2015 (per la quota A  viene  considerato  il
periodo 2003-31 maggio 2013, per la quota B il periodo 1998-31 maggio
2013); 
    Il  contrasto,  quindi  concerne  la  questione   se,   ai   fini
dell'individuazione delle 520/780 settimane coperte da  contribuzione
(alle  quali  si  riferiscono  i  redditi   da   computare   per   la
determinazione del reddito medio annuo costituente la base di calcolo
del trattamento  pensionistico),  debba  essere  considerato  o  meno
l'intervallo di tempo tra la data di maturazione  dei  requisiti  per
l'accesso al pensionamento e la data di insorgenza del  diritto  alla
decorrenza della pensione (cd. finestra mobile) introdotto  dall'art.
12 comma 2, lettera b) decreto-legge n. 78/2010 conv. dalla legge  n.
122/2010. 
 
                         Ritenuto in diritto 
 
    Viene  sollevata   d'ufficio   la   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 12 comma 2, lett, b) decreto-legge 31 maggio
2010,  n.  78  conv.  dalla  legge  30  luglio  2010,  n.  122  («Con
riferimento ai soggetti che maturano i previsti requisiti a decorrere
dal 1° gennaio 2011 per l'accesso al pensionamento ai sensi dell'art.
1, comma  6  della  legge  23  agosto  2004,  n.  243,  e  successive
modificazioni e integrazioni, con eta' inferiori a quelle indicate al
comma 1,  conseguono  il  diritto  alla  decorrenza  del  trattamento
pensionistico:... b) coloro i  quali  conseguono  il  trattamento  di
pensione a carico delle gestioni per gli artigiani, i commercianti  e
i coltivatori diretti nonche' della gestione separata di cui all'art.
2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.  335,  trascorsi  diciotto
mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti»)  nella  parte
in cui comporta - in contrasto con il precetto ex art. 3  comma  1  -
l'individuazione delle 520 settimane di cui all'art. 5 comma l  legge
2 agosto 1990, n. 223 («La misura dei  trattamenti  pensionistici  da
liquidare, con effetto dal 1º luglio 1990, in favore  degli  iscritti
alle gestioni di  cui  all'articolo 1  e'  pari,  per  ogni  anno  di
iscrizione e contribuzione alle rispettive gestioni, al 2  per  cento
del  reddito  annuo  d'impresa  determinato,  per  ciascun   soggetto
assicurato, ai sensi dell'art.  1,  quale  risulta  dalla  media  dei
redditi relativi agli ultimi dieci anni coperti da contribuzione o al
minor numero di essi, anteriori alla decorrenza  della  pensione»)  e
delle 780 settimane di cui all'art. 1 comma 18 legge 8  agosto  1995,
n. 335 («Per i  lavoratori  autonomi  iscritti  all'INPS  che  al  31
dicembre  1992  abbiano  avuto  un'anzianita'  contributiva  pari   o
superiore ai quindici anni, gli incrementi di cui al comma 17 ai fini
della determinazione della  base  pensionabile  trovano  applicazione
nella stessa misura e con  la  medesima  decorrenza  e  modalita'  di
computo ivi previste, entro il limite delle ultime 780  settimane  di
contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione»), coperte  da
contribuzione (cui si riferiscono  i  redditi  da  computare  per  la
determinazione del reddito medio annuo costituente la base di calcolo
del trattamento pensionistico), in  quelle  anteriori  alla  data  di
insorgenza del diritto alla decorrenza della  pensione,  anziche'  in
quelle anteriori alla data di maturazione dei requisiti per l'accesso
al pensionamento. 
 
                 Sulla rilevanza nel giudizio a quo 
 
    Occorre doverosamente premettere che  nel  presente  giudizio  e'
gia' stata  sollevata,  con  ordinanza  del  6  ottobre  2015,  altra
questione di legittimita' costituzionale, afferente l'art. 5 comma  1
legge 2 agosto 1990, n. 223 e l'art. l comma 18 legge 8 agosto  1995,
n. 335, che la Corte costituzionale  ha  dichiarato  «inammissibile»,
con sentenza n. 23 del 2018, «per non corretta  individuazione  della
norma   denunciata»   in    quanto:    «Il    rimettente    evidenzia
l'irragionevolezza di una successiva  contribuzione,  conseguita  per
l'attivita' lavorativa espletata durante il periodo della "finestra",
che invece di determinare un incremento del trattamento pensionistico
calcolabile alla data di maturazione dei suoi requisiti, ne comporta,
come nel caso di specie, una  riduzione.  Tuttavia,  l'effetto  cosi'
segnalato  dal  rimettente  non  e'  determinato  dalle  disposizioni
scrutinate.  E',  difatti,  l'art.  12,  comma  2,  lettera  b,   del
decreto-legge n. 78 del  2010,  a  distinguere  tra  maturazione  dei
requisiti e conseguimento del diritto alla decorrenza del trattamento
pensionistico, stabilendo che  la  pensione  si  consegue  "trascorsi
diciotto mesi dalla data di maturazione dei  previsti  requisiti"  e,
conseguentemente, a  porre  il  reale thema  decidendum  dell'odierna
questione, costituito dal rilievo e  dalla  qualificazione  giuridica
del  periodo  di  attesa  della  cosiddetta   "finestra",   allorche'
l'assicurato   prosegua   l'attivita'   lavorativa   e   quindi    la
contribuzione,  ai  fini  della   determinazione   dell'entita'   del
trattamento pensionistico de quo». 
    La presente questione ha per oggetto l'art. 12 comma  2,  lettera
b) decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 conv. dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122 e quindi  una  norma  diversa  da  quelle  afferenti  la
precedente ordinanza di rimessione. 
    Cio' appare consentito alla  luce  del  consolidato  orientamento
della Consulta (ord. n. 399 del 2002; sent. 189 del 2001; sentenze n.
433 del 1995, n. 451 del 1989 e n. 930 del 1988; ordinanza n. 164 del
1987), secondo cui l'art. 24 comma 2  legge  11  marzo  1953,  n.  87
preclude la riproponibilita' della medesima questione di legittimita'
costituzionale,  da  parte  dello  stesso  giudice,  soltanto  se  la
precedente pronuncia della Corte abbia natura decisoria,  di  talche'
non osta all'esame nel merito  della  questione  la  declaratoria  di
inammissibilita'  in  dipendenza  di  una  mera  lacuna  della  prima
ordinanza di rimessione. 
    Il giudizio in corso non puo' essere  definito  indipendentemente
dalla   soluzione   della   suddetta   questione   di    legittimita'
costituzionale. 
    Applicando la norma oggetto della questione la  domanda  proposta
dal ricorrente dovrebbe essere parzialmente rigettata. 
    Si e' gia' evidenziato nella parte dedicata alla descrizione  dei
fatti che: 
        il ricorrente quantifica il  rateo  mensile  di  pensione  di
anzianita' a lui spettante alla data del 1º giugno 2013 in € 2.703,62
in quanto individua le ultime 520 settimane coperte da  contribuzione
ai fini del computo della quota A e le ultime 780  settimane  coperte
da contribuzione  ai  fini  del  computo  della  quota  B  in  quelle
antecedenti la data di maturazione dei  requisiti  per  l'accesso  al
pensionamento (30 novembre 2011), vale a dire per la  quota  A  viene
considerato il periodo 2002-30  novembre  2011,  per  la  quota B  il
periodo 1997-30 novembre 2011; 
        invece  l'INPS  quantifica  il  medesimo  rateo  mensile   di
pensione in € 2.462,85 in quanto individua le  ultime  520  settimane
coperte da contribuzione ai fini del  computo  della  quota  A  e  le
ultime 780 settimane coperte da contribuzione  ai  fini  del  computo
della quota B in quelle antecedenti la data di insorgenza del diritto
alla decorrenza della pensione (1º giugno 2013), vale a dire  per  la
quota A viene considerato il periodo  2003-31  maggio  2013,  per  la
quota B il periodo 1998-31 maggio 2013. 
    L'art. 12 comma 2, lettera b) decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78
conv. dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, disponendo che il  «diritto
alla decorrenza del trattamento  pensionistico»  si  consegue,  nella
posizione del ricorrente, «trascorsi  diciotto  mesi  dalla  data  di
maturazione dei  previsti  requisiti»,  conforta  la  tesi  sostenuta
dall'INPS. 
 
                  Sulla non manifesta infondatezza 
 
    In  riferimento  al  trattamento   pensionistico   spettante   al
ricorrente (pensione di anzianita'  a  carico  dell'INPS  -  Gestione
artigiani con decorrenza 1º  giugno 2013), all'epoca dell'entrata  in
vigore sia dell'art. 5 comma 1 legge  2  agosto  1990,  n.  223,  sia
dell'art. 1 comma 18 legge 8 agosto 1995, n. 335 vi  era  coincidenza
tra  la  data  di  maturazione  dei  requisiti   per   l'accesso   al
pensionamento e la data di insorgenza  del  diritto  alla  decorrenza
della pensione. 
    In ordine alla posizione del ricorrente la scissione tra epoca di
maturazione dei requisiti per l'accesso al pensionamento ed epoca  di
insorgenza  del  diritto  alla  decorrenza  della  pensione  consegue
dall'art. 12 comma 2, lettera b) decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78
conv.  dalla  legge  30  luglio  2010,  n.  122,  secondo  cui:  «Con
riferimento ai soggetti che maturano i previsti requisiti a decorrere
dal 1º gennaio 2011 per l'accesso al pensionamento ai sensi dell'art.
1, comma  6  della  legge  23  agosto  2004,  n.  243,  e  successive
modificazioni e integrazioni, con eta' inferiori a quelle indicate al
comma 1,  conseguono  il  diritto  alla  decorrenza  del  trattamento
pensionistico:... b) coloro i  quali  conseguono  il  trattamento  di
pensione a carico delle gestioni per gli artigiani, i commercianti  e
i  coltivatori  diretti  nonche'  della  gestione  separata  di   cui
all'articolo 2,  comma  26,  della  legge  8  agosto  1995,  n.  335,
trascorsi diciotto  mesi  dalla  data  di  maturazione  dei  previsti
requisiti»); 
    infatti  nel  caso  in  esame,  come  pacificamente  ritenuto  da
entrambe le parti, il ricorrente ha maturato in data 30 novembre 2011
i requisiti per l'accesso al pensionamento, mentre  ha  acquisito  in
data 1º giugno 2013 il diritto alla decorrenza della pensione. 
    Si e' posta, quindi, la questione se, ai fini dell'individuazione
delle 520 settimane ex art. 5 comma 1 legge n. 223/1990 e  delle  780
settimane  ex  art.  1  comma  18  legge  n.  335/1995   coperte   da
contribuzione (alle quali si riferiscono i redditi da  computare  per
la determinazione del reddito medio  annuo  costituente  la  base  di
calcolo del trattamento pensionistico), debba  essere  considerato  o
meno l'intervallo di tempo tra la data di maturazione  dei  requisiti
per l'accesso al pensionamento e la data di  insorgenza  del  diritto
alla decorrenza  della  pensione  (cd.  finestra  mobile)  introdotto
dall'art. 12 comma 2, lettera b) decreto-legge n. 78/2010 conv. dalla
legge n. 122/2010. 
    Quest'ultima norma, facendo espresso riferimento alla «decorrenza
della pensione», impone  la  soluzione  positiva,  la  quale,  pero',
determina conseguenze irragionevoli nell'ipotesi in  cui  l'artigiano
che, una volta maturati i  requisiti  di  accesso  al  pensionamento,
anziche' cessare l'attivita'  lavorativa,  la  prosegua  nei diciotto
mesi successivi in attesa di acquisire  il  diritto  alla  decorrenza
della  pensione,  producendo,  pero',  redditi  inferiori  a   quelli
dichiarati nei diciotto mesi precedenti la maturazione dei requisiti; 
    infatti in questo  caso  l'artigiano  riceve,  al  momento  della
decorrenza della pensione, un trattamento quantitativamente inferiore
a quello in precedenza  spettantegli  (ma  non  esigibile)  all'epoca
della maturazione dei requisiti per l'accesso al pensionamento. 
    E' cio' che accade nella vicenda in esame  all'artigiano  Moletta
Gino: 
        alla data di  maturazione  dei  requisiti  per  l'accesso  al
pensionamento  (30  novembre  2011),  il  rateo  di  pensione  a  lui
spettante  (ma  non  esigibile),  in  ragione  di  un   computo   che
considerava le ultime 520/780 settimane di contribuzione  antecedenti
il 30 novembre 2011, ammontava a € 2.703,62; 
        alla data di  insorgenza  del  diritto  alla  decorrenza  del
diritto alla pensione (1º giugno 2013) il rateo  di  pensione  a  lui
spettante (ed esigibile), in ragione di un computo che considerava le
ultime 520/780 settimane di contribuzione antecedenti  il  1º  giugno
2013, ammontava a € 2.462,85; 
        cio' in quanto nell'intervallo di diciotto mesi tra  la  data
di maturazione dei  requisiti  per  l'accesso  al  pensionamento  (30
novembre 2011) e la data di insorgenza del  diritto  alla  decorrenza
del diritto alla pensione (1º giugno 2013) egli ha proseguito la  sua
attivita' di artigiano, producendo, pero', redditi inferiori a quelli
che aveva conseguito nei diciotto mesi  antecedenti  il  30  novembre
2011. 
    Sennonche', qualora  nel  suddetto  intervallo  egli  non  avesse
svolto alcuna attivita' lavorativa, l'INPS  gli  avrebbe  attribuito,
alla data di insorgenza del diritto alla decorrenza del diritto  alla
pensione (1º giugno 2013), un  rateo  mensile  di  €  2.703,62  ossia
superiore a quello (€  2.462,85)  che  ora  gli  viene  concretamente
riconosciuto; 
    infatti l'esperto dell'INPS, sentito  all'udienza  del  4  giugno
2015, ha dichiarato: «Per l'individuazione delle 520/780 settimane si
risale a partire dall'ultimo contributo  versato.  Piu'  precisamente
vengono   considerati   520/780   contributi   settimanali   partendo
dall'ultimo  versato.  Quindi   nell'individuazione   delle   520/780
settimane di contribuzione prendiamo a riferimento  quelli  anteriori
alla decorrenza della  pensione.  In  relazione  al  divario  tra  il
momento di maturazione dei requisiti e quello  di  conseguimento  del
trattamento di pensione (che nel caso in esame e'  di diciotto  mesi)
vengono  considerati  i  contributi   versati   in   detto   periodo.
Nell'ipotesi in cui in detto periodo di diciotto mesi non siano stati
versati contributi, detto periodo e' considerato neutro nel senso che
vengono considerati le 520/780 settimane di contribuzione antecedenti
sia al momento della maturazione del diritto sia a quello  successivo
di conseguimento del trattamento di pensione». 
    Si ritiene contraria al principio  di  razionalita',  insito  nel
precetto  ex  art.  3  comma  l  Costituzione,  sia  nel   senso   di
razionalita' pratica, sia nel senso di  razionalita'  formale,  cioe'
del principio logico di non contraddizione  (in  questo  senso  Corte
costituzionale n. 113 del 2015 e n. 172  del  1996),  una  norma  che
determini in  presenza  di  ulteriore  contribuzione  un  trattamento
pensionistico inferiore a quello  che  sarebbe  stato  attribuito  in
mancanza di quella stessa contribuzione; 
    infatti, in ordine al primo  profilo,  appare  evidente  come  un
lavoratore,  una  volta  maturati  i  requisiti  per   l'accesso   al
pensionamento, non possa subire una diminuzione del  suo  trattamento
pensionistico per  il  solo  fatto  di  aver  maturato  una  maggiore
contribuzione; 
    quanto  al  secondo,  sebbene  tra  contribuzione  e  prestazioni
previdenziali non sussiste un rapporto di stretta  sinallagmaticita',
sarebbe illogico che  il  versamento  di  un'ulteriore  contribuzione
determinasse una riduzione delle prestazioni. 
    Di contro il trattamento pensionistico conseguito  dall'artigiano
alla data di maturazione dei requisiti per l'accesso al pensionamento
non subirebbe diminuzioni qualora le ultime 520/780 settimane coperte
da contribuzione (cui si riferiscono i redditi da  computare  per  la
determinazione del reddito medio annuo costituente la base di calcolo
del  trattamento  pensionistico)  venissero  individuate  in   quelle
anteriori alla data di maturazione dei  requisiti  per  l'accesso  al
pensionamento (e non gia',  come  comporta  la  norma  oggetto  della
questione, in quelle anteriori alla data di  insorgenza  del  diritto
alla decorrenza della pensione). 
    Da ultimo occorre evidenziare che quest'ultimo criterio  comporta
che  la  contribuzione  conseguita  successivamente  al  momento   di
maturazione dei requisiti per l'accesso al pensionamento  produce  un
duplice e contrastante effetto sul trattamento pensionistico; 
    infatti, come ha chiarito l'esperto dell'INPS all'udienza  del  4
giugno 2015,  «i  redditi  prodotti  nel  periodo  dei diciotto  mesi
vengono considerati sotto un duplice aspetto: quale contribuzione  ai
fini del computo della pensione secondo il sistema  retributivo,  sia
ai fini del computo della quota D secondo  il  sistema  contributivo»
(si tratta della quota indicata piu' sopra sub 4)); 
    appare  contraddittorio  che  una  stessa   contribuzione   venga
considerata due volte ai fini della  determinazione  del  trattamento
pensionistico e, per di piu', nel contempo, diminuisca una quota (nel
caso  in  esame  due)  e  ne  incrementi  un'altra  (senza   peraltro
compensare la prima perdita).