TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO Sezione per le controversie di lavoro Ordinanza ex art. 23 comma 2 legge 11 marzo 1953, n. 87. Il giudice istruttore, in funzione di giudice unico, dott. Giorgio Flaim, ha pronunciato in data 21 giugno 2018 la seguente ordinanza. Rilevato in fatto Con ricorso depositato in data 29 aprile 2014 Moletta Gino ha proposto nei confronti dell'INPS domanda di accertamento del diritto alla pensione di anzianita' nella gestione artigiani, a decorrere dal 1º giugno 2013, avendo maturato, alla data del 31 dicembre 2011, un numero di contributi settimanali (n. 2086) superiore a quello (n. 2080) richiesto (dall'art. 1 comma 6, lettera b), n. 1 legge 23 agosto 2004, n. 243 e dall'art. 12 decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 conv. dalla legge 30 luglio 2010, n. 122). Sottesa alla controversia era la questione se fosse corretta la «contrazione del numero dei contributi accreditabili per il triennio 2005/2007» (precisamente da dodici a nove mesi per l'anno 2005, da dodici a otto mesi per l'anno 2006 e da dodici a cinque mesi per l'anno 2007), disposta dall'INPS a seguito degli accertamenti fiscali di cui agli avvisi sub n. T2A01GR04620/2010, n. T2A01GR03515/2011 e n. T2A01GR03085/2012. Con sentenza non definitiva n. 28/2015 del 3 febbraio 2015 il Tribunale di Trento ha dichiarato l'obbligo dell'INPS di procedere alla «decontrazione» a dodici mesi per ciascun anno del numero dei contributi versati per gli anni 2005, 2006 e 2007, in funzione della maturazione, in favore del ricorrente Moletta Gino, della pensione di anzianita' a carico dell'INPS - Gestione Artigiani. Contestualmente e' stata pronunciata ordinanza ex art. 279 comma 3 codice di procedura civile con cui le parti sono state invitate «a determinare concordemente, fatti salvi i contrasti in ordine all'an, le conseguenze della statuizione contenuta nell'odierna sentenza non definitiva sulla posizione previdenziale del ricorrente ed in particolare sull'eventuale raggiungimento del numero di contributi necessario ai fini della maturazione in favore del ricorrente, a far data dal 1º giugno 2013, del diritto alla pensione di anzianita' a carico dell'INPS - Gestione Artigiani e del diritto alla corresponsione dei ratei gia' maturati». Le parti hanno depositato conteggi tra loro difformi. Quindi e' stata disposta, con ordinanza del 1º maggio 2015, la comparizione di un esperto per ciascuna parte. Infine le parti hanno depositato ulteriori conteggi coincidenti in ordine alla decorrenza della pensione di anzianita' in favore del ricorrente ed a carico dell'INPS - Gestione artigiani (1º giugno 2013), ma difformi in ordine al quantum; infatti il rateo mensile di pensione di anzianita' alla data del 1º giugno 2013 (quando e' sorto in capo al ricorrente il diritto alla decorrenza della pensione - su cui infra) ammonta secondo il ricorrente a € 2.703,62 (cosi' nel prospetto di calcolo depositato all'udienza del 14 luglio 2015), secondo l'INPS a € 2.462,85 (cosi' nel prospetto di calcolo depositato all'udienza del 2 luglio 2015 e nel prospetto di liquidazione depositato all'udienza del 14 luglio 2015). Dopo la trattazione della controversia in una pluralita' di udienze (24 febbraio 2015, 31 marzo 2015, 4 giugno 2015 nella quale sono stati sentiti due esperti, 2 luglio 2015 e 14 luglio 2015), sono incontestate tra le parti le circostanze che seguono. a) Il ricorrente ha maturato in data 30 novembre 2011 i requisiti prescritti per il riconoscimento del diritto alla pensione di anzianita' (2080 settimane - corrispondenti a 40 anni - utili ai fini contributivi, indipendentemente dall'eta'), secondo il disposto ex art. 1 comma 6, lettera a), ult. periodo legge 23 agosto 2004, n. 243. b) Rispetto alla posizione del ricorrente trova applicazione l'art. 24 comma 3 decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 conv. dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, secondo cui «il lavoratore che maturi entro il 31 dicembre 2011 i requisiti di eta' e di anzianita' contributiva, previsti dalla normativa vigente, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianita', consegue il diritto alla prestazione pensionistica secondo tale normativa e puo' chiedere all'ente di appartenenza la certificazione di tale diritto». c) Trova, altresi', applicazione l'art. 12 comma 2, lettera b) decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 conv. dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, secondo cui: «Con riferimento ai soggetti che maturano i previsti requisiti a decorrere dal 1º gennaio 2011 per l'accesso al pensionamento ai sensi dell'art. 1, comma 6 della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni e integrazioni, con eta' inferiori a quelle indicate al comma 1, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico: ... b) coloro i quali conseguono il trattamento di pensione a carico delle gestioni per gli artigiani, i commercianti e i coltivatori diretti nonche' della gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, trascorsi diciotto mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti»), di talche' il diritto del ricorrente alla decorrenza della pensione di anzianita' e' sorto in data 1º giugno 2013, pur avendo maturato i previsti requisiti gia' in data 30 novembre 2011. d) Il calcolo dell'ammontare della pensione de qua deve avvenire in applicazione della disciplina ex art. 1 comma 13 legge 8 agosto 1995, n. 335 (secondo cui: «Per i lavoratori gia' iscritti alle forme di previdenza di cui al comma 6 che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un'anzianita' contributiva di almeno diciotto anni, la pensione e' interamente liquidata secondo la normativa vigente in base al sistema retributivo»), atteso che alla data del 31 dicembre 1995 il ricorrente disponeva di un'anzianita' contributiva pari a 1254 settimane, vale a dire superiore a diciotto anni (equivalente a 936 settimane). e) Ai fini del calcolo la pensione spettante al ricorrente deve essere suddivisa in quattro quote (il computo in concreto e' descritto nel prospetto prodotto dall'INPS all'udienza del 2 luglio 2015): 1) quota afferente il periodo di svolgimento di lavoro subordinato (contribuzione versata al Fondo pensioni lavoratori dipendenti) a tal fine trova applicazione la disciplina ex art. 3 comma 8 e segg. legge 29 maggio 1982, n. 297, secondo cui: «Per le pensioni liquidate con decorrenza successiva al 30 giugno 1982 la retribuzione annua pensionabile per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e' costituita dalla quinta parte della somma delle retribuzioni percepite in costanza di rapporto di lavoro, o corrispondenti a periodi riconosciuti figurativamente, ovvero ad eventuale contribuzione volontaria, risultante dalle ultime 260 settimane di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione. A ciascuna settimana si attribuisce il valore retributivo corrispondente alla retribuzione media dell'anno solare cui la settimana stessa si riferisce, la retribuzione media di ciascun anno solare si determina suddividendo le retribuzioni percepite in costanza di rapporto di lavoro o corrispondenti a periodi riconosciuti figurativamente ovvero ad eventuale contribuzione volontaria per il numero delle settimane coperte da contribuzione obbligatoria, effettiva o figurativa, o volontaria. Per l'anno solare in cui cade la decorrenza della pensione sono prese in considerazione le retribuzioni corrispondenti ai periodi di paga scaduti anteriormente alla decorrenza stessa. La retribuzione media settimanale determinata per ciascun anno solare ai sensi del precedente nono comma e' rivalutata in misura corrispondente alla variazione dell'indice annuo del costo della vita calcolato dall'ISTAT ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori... La retribuzione media settimanale di ciascun anno solare o frazione di esso, rivalutata ai sensi del comma precedente, non e' presa in considerazione per la parte eccedente la retribuzione massima settimanale pensionabile in vigore nell'anno solare da cui decorre la pensione... Qualora il numero delle settimane di contribuzione utili per la determinazione della retribuzione annua pensionabile sia inferiore a 260, ferma restando la determinazione della retribuzione media settimanale nell'ambito di ciascun anno solare di cui ai commi ottavo, nono, decimo, undicesimo e dodicesimo del presente articolo, la retribuzione annua pensionabile e' data dalla media aritmetica delle retribuzioni corrispondenti alle settimane di contribuzioni esistenti.»; in sintesi, la presente quota e' composta dalla retribuzione media settimanale rivalutata nelle 166 settimane di anzianita' contributiva in concreto conseguita; 2) quota A afferente il periodo di svolgimento di lavoro autonomo artigiano (contribuzione versata alla gestione speciale artigiani fino al 31 dicembre 1992) a tal fine trova applicazione la disciplina ex art. 5 comma 1 legge 2 agosto 1990, n. 223 («La misura dei trattamenti pensionistici da liquidare, con effetto dal 1° luglio 1990, in favore degli iscritti alle gestioni di cui all'articolo 1 e' pari, per ogni anno di iscrizione e contribuzione alle rispettive gestioni, al 2 per cento del reddito annuo d'impresa determinato, per ciascun soggetto assicurato, ai sensi dell'art. 1, quale risulta dalla media dei redditi relativi agli ultimi dieci anni coperti da contribuzione o al minor numero di essi, anteriori alla decorrenza della pensione») ed ex art. 13 decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 («1. Per i lavoratori dipendenti iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, e per i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali amministrative dall'INPS, l'importo della pensione e' determinato dalla somma: a) della quota di pensione corrispondente all'importo relativo alle anzianita' contributive acquisite anteriormente al 1° gennaio 1993, calcolato con riferimento alla data di decorrenza della pensione secondo la normativa vigente precedentemente alla data anzidetta che a tal fine resta confermata in via transitoria, anche per quanto concerne il periodo di riferimento per la determinazione della retribuzione pensionabile; b) della quota di pensione corrispondente all'importo del trattamento pensionistico relativo alle anzianita' contributive acquisite a decorrere dal 1° gennaio 1993, calcolato secondo le norme di cui al presente decreto»); in sintesi, la presente quota e' composta, per ciascun anno di iscrizione fino al 31 dicembre 1992, dal 2% del reddito d'impresa quale risultante dalla media dei redditi rivalutati relativi alle ultime 520 settimane (dieci anni) anteriori alla decorrenza della pensione; 3) quota B afferente il periodo di svolgimento di lavoro autonomo artigiano (contribuzione versata alla gestione speciale artigiani dal 1º gennaio 1993) a tal fine trova applicazione la disciplina ex art. 1 comma 18 legge 8 agosto 1995, n. 335 («Per i lavoratori autonomi iscritti all'INPS che al 31 dicembre 1992 abbiano avuto un'anzianita' contributiva pari o superiore ai quindici anni, gli incrementi di cui al comma 17 ai fini della determinazione della base pensionabile trovano applicazione nella stessa misura e con la medesima decorrenza e modalita' di computo ivi previste, entro il limite delle ultime 780 settimane di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione») ed ex art. 13 decreto legislativo n. 503/1992 cit.; in sintesi, la presente quota e' composta, per ciascun anno di iscrizione dal 1º gennaio 1993 fino al pensionamento, dal 2% del reddito d'impresa quale risultante dalla media dei redditi rivalutati relativi alle ultime 780 settimane (quindici anni) anteriori alla decorrenza della pensione; 4) quota afferente il periodo di svolgimento di lavoro autonomo artigiano a far data dal gennaio 2012 (contribuzione versata alla gestione speciale artigiani) a tal fine trova applicazione la disciplina ex art. 24 comma 2 decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 conv. dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 («A decorrere dal 1° gennaio 2012, con riferimento alle anzianita' contributive maturate a decorrere da tale data, la quota di pensione corrispondente a tali anzianita' e' calcolata secondo il sistema contributivo»). in sintesi, la presente quota e' calcolata secondo le prescrizioni di cui all'art. 1 commi da 6 a 11 legge n. 335/1995, in riferimento ai redditi prodotti ed alle contribuzioni effettuate a far data dal 1º gennaio 2012. f) La difformita' in ordine al quantum della pensione tra il calcolo effettuato dal ricorrente e quello redatto dall'INPS (come si e' gia' visto, il rateo mensile al 1º giugno 2013 ammonta secondo il ricorrente a € 2.703,62, secondo l'INPS a € 2.462,85) scaturisce esclusivamente dal computo delle quote piu' sopra indicate sub 2) e 3), vale a dire delle cd. quote A e B della pensione maturata presso la gestione speciale artigiani, e deriva pacificamente dal fatto che: il ricorrente individua le ultime 520 settimane coperte da contribuzione ai fini del computo della quota A e le ultime 780 settimane coperte da contribuzione ai fini del computo della quota B in quelle antecedenti la data di maturazione dei requisiti per l'accesso al pensionamento (30 novembre 2011), come si evince dal prospetto prodotto all'udienza del 14 luglio 2015 (per la quota A viene considerato il periodo 2002-30 novembre 2011, per la quota B il periodo 1997-30 novembre 2011); l'INPS individua le ultime 520 settimane coperte da contribuzione ai fini del computo della quota A e le ultime 780 settimane coperte da contribuzione ai fini del computo della quota B in quelle antecedenti la data di insorgenza del diritto alla decorrenza della pensione (1º giugno 2013), come si evince dal prospetto prodotto all'udienza del 2 luglio 2015 (per la quota A viene considerato il periodo 2003-31 maggio 2013, per la quota B il periodo 1998-31 maggio 2013); Il contrasto, quindi concerne la questione se, ai fini dell'individuazione delle 520/780 settimane coperte da contribuzione (alle quali si riferiscono i redditi da computare per la determinazione del reddito medio annuo costituente la base di calcolo del trattamento pensionistico), debba essere considerato o meno l'intervallo di tempo tra la data di maturazione dei requisiti per l'accesso al pensionamento e la data di insorgenza del diritto alla decorrenza della pensione (cd. finestra mobile) introdotto dall'art. 12 comma 2, lettera b) decreto-legge n. 78/2010 conv. dalla legge n. 122/2010. Ritenuto in diritto Viene sollevata d'ufficio la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 12 comma 2, lett, b) decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 conv. dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 («Con riferimento ai soggetti che maturano i previsti requisiti a decorrere dal 1° gennaio 2011 per l'accesso al pensionamento ai sensi dell'art. 1, comma 6 della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni e integrazioni, con eta' inferiori a quelle indicate al comma 1, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico:... b) coloro i quali conseguono il trattamento di pensione a carico delle gestioni per gli artigiani, i commercianti e i coltivatori diretti nonche' della gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, trascorsi diciotto mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti») nella parte in cui comporta - in contrasto con il precetto ex art. 3 comma 1 - l'individuazione delle 520 settimane di cui all'art. 5 comma l legge 2 agosto 1990, n. 223 («La misura dei trattamenti pensionistici da liquidare, con effetto dal 1º luglio 1990, in favore degli iscritti alle gestioni di cui all'articolo 1 e' pari, per ogni anno di iscrizione e contribuzione alle rispettive gestioni, al 2 per cento del reddito annuo d'impresa determinato, per ciascun soggetto assicurato, ai sensi dell'art. 1, quale risulta dalla media dei redditi relativi agli ultimi dieci anni coperti da contribuzione o al minor numero di essi, anteriori alla decorrenza della pensione») e delle 780 settimane di cui all'art. 1 comma 18 legge 8 agosto 1995, n. 335 («Per i lavoratori autonomi iscritti all'INPS che al 31 dicembre 1992 abbiano avuto un'anzianita' contributiva pari o superiore ai quindici anni, gli incrementi di cui al comma 17 ai fini della determinazione della base pensionabile trovano applicazione nella stessa misura e con la medesima decorrenza e modalita' di computo ivi previste, entro il limite delle ultime 780 settimane di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione»), coperte da contribuzione (cui si riferiscono i redditi da computare per la determinazione del reddito medio annuo costituente la base di calcolo del trattamento pensionistico), in quelle anteriori alla data di insorgenza del diritto alla decorrenza della pensione, anziche' in quelle anteriori alla data di maturazione dei requisiti per l'accesso al pensionamento. Sulla rilevanza nel giudizio a quo Occorre doverosamente premettere che nel presente giudizio e' gia' stata sollevata, con ordinanza del 6 ottobre 2015, altra questione di legittimita' costituzionale, afferente l'art. 5 comma 1 legge 2 agosto 1990, n. 223 e l'art. l comma 18 legge 8 agosto 1995, n. 335, che la Corte costituzionale ha dichiarato «inammissibile», con sentenza n. 23 del 2018, «per non corretta individuazione della norma denunciata» in quanto: «Il rimettente evidenzia l'irragionevolezza di una successiva contribuzione, conseguita per l'attivita' lavorativa espletata durante il periodo della "finestra", che invece di determinare un incremento del trattamento pensionistico calcolabile alla data di maturazione dei suoi requisiti, ne comporta, come nel caso di specie, una riduzione. Tuttavia, l'effetto cosi' segnalato dal rimettente non e' determinato dalle disposizioni scrutinate. E', difatti, l'art. 12, comma 2, lettera b, del decreto-legge n. 78 del 2010, a distinguere tra maturazione dei requisiti e conseguimento del diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico, stabilendo che la pensione si consegue "trascorsi diciotto mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti" e, conseguentemente, a porre il reale thema decidendum dell'odierna questione, costituito dal rilievo e dalla qualificazione giuridica del periodo di attesa della cosiddetta "finestra", allorche' l'assicurato prosegua l'attivita' lavorativa e quindi la contribuzione, ai fini della determinazione dell'entita' del trattamento pensionistico de quo». La presente questione ha per oggetto l'art. 12 comma 2, lettera b) decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 conv. dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e quindi una norma diversa da quelle afferenti la precedente ordinanza di rimessione. Cio' appare consentito alla luce del consolidato orientamento della Consulta (ord. n. 399 del 2002; sent. 189 del 2001; sentenze n. 433 del 1995, n. 451 del 1989 e n. 930 del 1988; ordinanza n. 164 del 1987), secondo cui l'art. 24 comma 2 legge 11 marzo 1953, n. 87 preclude la riproponibilita' della medesima questione di legittimita' costituzionale, da parte dello stesso giudice, soltanto se la precedente pronuncia della Corte abbia natura decisoria, di talche' non osta all'esame nel merito della questione la declaratoria di inammissibilita' in dipendenza di una mera lacuna della prima ordinanza di rimessione. Il giudizio in corso non puo' essere definito indipendentemente dalla soluzione della suddetta questione di legittimita' costituzionale. Applicando la norma oggetto della questione la domanda proposta dal ricorrente dovrebbe essere parzialmente rigettata. Si e' gia' evidenziato nella parte dedicata alla descrizione dei fatti che: il ricorrente quantifica il rateo mensile di pensione di anzianita' a lui spettante alla data del 1º giugno 2013 in € 2.703,62 in quanto individua le ultime 520 settimane coperte da contribuzione ai fini del computo della quota A e le ultime 780 settimane coperte da contribuzione ai fini del computo della quota B in quelle antecedenti la data di maturazione dei requisiti per l'accesso al pensionamento (30 novembre 2011), vale a dire per la quota A viene considerato il periodo 2002-30 novembre 2011, per la quota B il periodo 1997-30 novembre 2011; invece l'INPS quantifica il medesimo rateo mensile di pensione in € 2.462,85 in quanto individua le ultime 520 settimane coperte da contribuzione ai fini del computo della quota A e le ultime 780 settimane coperte da contribuzione ai fini del computo della quota B in quelle antecedenti la data di insorgenza del diritto alla decorrenza della pensione (1º giugno 2013), vale a dire per la quota A viene considerato il periodo 2003-31 maggio 2013, per la quota B il periodo 1998-31 maggio 2013. L'art. 12 comma 2, lettera b) decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 conv. dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, disponendo che il «diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico» si consegue, nella posizione del ricorrente, «trascorsi diciotto mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti», conforta la tesi sostenuta dall'INPS. Sulla non manifesta infondatezza In riferimento al trattamento pensionistico spettante al ricorrente (pensione di anzianita' a carico dell'INPS - Gestione artigiani con decorrenza 1º giugno 2013), all'epoca dell'entrata in vigore sia dell'art. 5 comma 1 legge 2 agosto 1990, n. 223, sia dell'art. 1 comma 18 legge 8 agosto 1995, n. 335 vi era coincidenza tra la data di maturazione dei requisiti per l'accesso al pensionamento e la data di insorgenza del diritto alla decorrenza della pensione. In ordine alla posizione del ricorrente la scissione tra epoca di maturazione dei requisiti per l'accesso al pensionamento ed epoca di insorgenza del diritto alla decorrenza della pensione consegue dall'art. 12 comma 2, lettera b) decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 conv. dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, secondo cui: «Con riferimento ai soggetti che maturano i previsti requisiti a decorrere dal 1º gennaio 2011 per l'accesso al pensionamento ai sensi dell'art. 1, comma 6 della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni e integrazioni, con eta' inferiori a quelle indicate al comma 1, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico:... b) coloro i quali conseguono il trattamento di pensione a carico delle gestioni per gli artigiani, i commercianti e i coltivatori diretti nonche' della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, trascorsi diciotto mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti»); infatti nel caso in esame, come pacificamente ritenuto da entrambe le parti, il ricorrente ha maturato in data 30 novembre 2011 i requisiti per l'accesso al pensionamento, mentre ha acquisito in data 1º giugno 2013 il diritto alla decorrenza della pensione. Si e' posta, quindi, la questione se, ai fini dell'individuazione delle 520 settimane ex art. 5 comma 1 legge n. 223/1990 e delle 780 settimane ex art. 1 comma 18 legge n. 335/1995 coperte da contribuzione (alle quali si riferiscono i redditi da computare per la determinazione del reddito medio annuo costituente la base di calcolo del trattamento pensionistico), debba essere considerato o meno l'intervallo di tempo tra la data di maturazione dei requisiti per l'accesso al pensionamento e la data di insorgenza del diritto alla decorrenza della pensione (cd. finestra mobile) introdotto dall'art. 12 comma 2, lettera b) decreto-legge n. 78/2010 conv. dalla legge n. 122/2010. Quest'ultima norma, facendo espresso riferimento alla «decorrenza della pensione», impone la soluzione positiva, la quale, pero', determina conseguenze irragionevoli nell'ipotesi in cui l'artigiano che, una volta maturati i requisiti di accesso al pensionamento, anziche' cessare l'attivita' lavorativa, la prosegua nei diciotto mesi successivi in attesa di acquisire il diritto alla decorrenza della pensione, producendo, pero', redditi inferiori a quelli dichiarati nei diciotto mesi precedenti la maturazione dei requisiti; infatti in questo caso l'artigiano riceve, al momento della decorrenza della pensione, un trattamento quantitativamente inferiore a quello in precedenza spettantegli (ma non esigibile) all'epoca della maturazione dei requisiti per l'accesso al pensionamento. E' cio' che accade nella vicenda in esame all'artigiano Moletta Gino: alla data di maturazione dei requisiti per l'accesso al pensionamento (30 novembre 2011), il rateo di pensione a lui spettante (ma non esigibile), in ragione di un computo che considerava le ultime 520/780 settimane di contribuzione antecedenti il 30 novembre 2011, ammontava a € 2.703,62; alla data di insorgenza del diritto alla decorrenza del diritto alla pensione (1º giugno 2013) il rateo di pensione a lui spettante (ed esigibile), in ragione di un computo che considerava le ultime 520/780 settimane di contribuzione antecedenti il 1º giugno 2013, ammontava a € 2.462,85; cio' in quanto nell'intervallo di diciotto mesi tra la data di maturazione dei requisiti per l'accesso al pensionamento (30 novembre 2011) e la data di insorgenza del diritto alla decorrenza del diritto alla pensione (1º giugno 2013) egli ha proseguito la sua attivita' di artigiano, producendo, pero', redditi inferiori a quelli che aveva conseguito nei diciotto mesi antecedenti il 30 novembre 2011. Sennonche', qualora nel suddetto intervallo egli non avesse svolto alcuna attivita' lavorativa, l'INPS gli avrebbe attribuito, alla data di insorgenza del diritto alla decorrenza del diritto alla pensione (1º giugno 2013), un rateo mensile di € 2.703,62 ossia superiore a quello (€ 2.462,85) che ora gli viene concretamente riconosciuto; infatti l'esperto dell'INPS, sentito all'udienza del 4 giugno 2015, ha dichiarato: «Per l'individuazione delle 520/780 settimane si risale a partire dall'ultimo contributo versato. Piu' precisamente vengono considerati 520/780 contributi settimanali partendo dall'ultimo versato. Quindi nell'individuazione delle 520/780 settimane di contribuzione prendiamo a riferimento quelli anteriori alla decorrenza della pensione. In relazione al divario tra il momento di maturazione dei requisiti e quello di conseguimento del trattamento di pensione (che nel caso in esame e' di diciotto mesi) vengono considerati i contributi versati in detto periodo. Nell'ipotesi in cui in detto periodo di diciotto mesi non siano stati versati contributi, detto periodo e' considerato neutro nel senso che vengono considerati le 520/780 settimane di contribuzione antecedenti sia al momento della maturazione del diritto sia a quello successivo di conseguimento del trattamento di pensione». Si ritiene contraria al principio di razionalita', insito nel precetto ex art. 3 comma l Costituzione, sia nel senso di razionalita' pratica, sia nel senso di razionalita' formale, cioe' del principio logico di non contraddizione (in questo senso Corte costituzionale n. 113 del 2015 e n. 172 del 1996), una norma che determini in presenza di ulteriore contribuzione un trattamento pensionistico inferiore a quello che sarebbe stato attribuito in mancanza di quella stessa contribuzione; infatti, in ordine al primo profilo, appare evidente come un lavoratore, una volta maturati i requisiti per l'accesso al pensionamento, non possa subire una diminuzione del suo trattamento pensionistico per il solo fatto di aver maturato una maggiore contribuzione; quanto al secondo, sebbene tra contribuzione e prestazioni previdenziali non sussiste un rapporto di stretta sinallagmaticita', sarebbe illogico che il versamento di un'ulteriore contribuzione determinasse una riduzione delle prestazioni. Di contro il trattamento pensionistico conseguito dall'artigiano alla data di maturazione dei requisiti per l'accesso al pensionamento non subirebbe diminuzioni qualora le ultime 520/780 settimane coperte da contribuzione (cui si riferiscono i redditi da computare per la determinazione del reddito medio annuo costituente la base di calcolo del trattamento pensionistico) venissero individuate in quelle anteriori alla data di maturazione dei requisiti per l'accesso al pensionamento (e non gia', come comporta la norma oggetto della questione, in quelle anteriori alla data di insorgenza del diritto alla decorrenza della pensione). Da ultimo occorre evidenziare che quest'ultimo criterio comporta che la contribuzione conseguita successivamente al momento di maturazione dei requisiti per l'accesso al pensionamento produce un duplice e contrastante effetto sul trattamento pensionistico; infatti, come ha chiarito l'esperto dell'INPS all'udienza del 4 giugno 2015, «i redditi prodotti nel periodo dei diciotto mesi vengono considerati sotto un duplice aspetto: quale contribuzione ai fini del computo della pensione secondo il sistema retributivo, sia ai fini del computo della quota D secondo il sistema contributivo» (si tratta della quota indicata piu' sopra sub 4)); appare contraddittorio che una stessa contribuzione venga considerata due volte ai fini della determinazione del trattamento pensionistico e, per di piu', nel contempo, diminuisca una quota (nel caso in esame due) e ne incrementi un'altra (senza peraltro compensare la prima perdita).